ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATING CLUB ROVIGO

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, nonché ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalità di lucro denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATING CLUB ROVIGO”.

L’Associazione ha sede in Rovigo, Largo Atleti Azzurri d’Italia n. 1, all’interno del Pattinodromo delle Rose di via Muratori. Codice Fiscale 80008050298 – Partita IVA 00961310299.

È facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede sociale in altro luogo, nonché istituire sedi secondarie anche in altri Comuni dello Stato. Le attività sociali possono svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, di volta in volta individuati come maggiormente idonei alle specifiche necessità.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto e scopi

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Skating Club Rovigo (di seguito “Associazione”) è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha finalità di lucro. Essa svolge attività di pattinaggio a rotelle.

L’Associazione si propone come scopo principale:

a) esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell’individuo, con particolare riferimento al pattinaggio a rotelle;

b) contribuire alla sempre più ampia diffusione della pratica del pattinaggio a rotelle;

c) favorire l’estensione dell’attività di pattinaggio a rotelle tra associazioni, circoli e altre organizzazioni democratiche;

d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative e sociali atte a soddisfare le esigenze di informazione, formazione e ricreazione dei soci e dei tesserati;

e) organizzare, esclusivamente a favore degli associati propri o di altre associazioni facenti parte della F.I.S.R. e/o di Enti di Promozione Sportiva, servizi accessori all’attività di pattinaggio a rotelle;

f) contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica del pattinaggio a rotelle, nonché partecipare alle relative competizioni e manifestazioni sportive;

g) mantenere rapporti con altre società sportive, circoli, associazioni e organizzazioni al fine di stabilire accordi per programmi comuni di attività sociale;

h) promuovere iniziative di propaganda volte a incrementare la pratica del pattinaggio a rotelle;

i) sollecitare autorità, enti, aziende e privati al fine di ottenere il riconoscimento e la valorizzazione dell’attività dell’Associazione;

j) reperire fondi per la realizzazione dell’oggetto sociale, nonché realizzare e gestire impianti sportivi, relative pertinenze e attività connesse;

k) compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili, necessarie e pertinenti alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti sportivi in gestione e/o uso e delle relative aree di pertinenza; assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;

l) svolgere ogni altra attività utile al pieno raggiungimento degli scopi associativi indicati nel presente Statuto.

m) Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, l’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

TITOLO II – SOCI E TESSERATI

Art. 3 – Destinatari dell’attività associativa

L’Associazione è rivolta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Coloro che partecipano alle attività sociali si distinguono in tesserati e soci. Il numero dei tesserati e dei soci è illimitato. Le attività sono ispirate ai principi di democraticità ed eguaglianza.

Art. 3-bis – Il tesserato

Il tesserato è colui che presenta domanda di iscrizione alla sola attività sportiva (nel caso di minorenne, la domanda è presentata da un genitore). Il tesserato non acquisisce automaticamente la qualifica di socio.

Il tesserato è tenuto al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, inclusi quelli di condotta dell’attività sportiva. Il mancato rispetto comporta l’applicazione di sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – I soci

Il socio è colui che desidera partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. Per diventare socio è richiesta la maggiore età e la presentazione di domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione di accettazione dello Statuto, dell’eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sull’attività dell’Associazione. I soci maggiorenni hanno diritto di voto, con il principio del voto singolo. Essi possono essere eletti negli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 – Diritti dei tesserati

I tesserati e gli accompagnatori hanno diritto di frequentare i locali della sede sociale o altra sede individuata dal Consiglio Direttivo e di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione.

Art. 6-bis – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di frequentare i locali della sede sociale o altra sede individuata dal Consiglio Direttivo e di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione. Con la domanda di iscrizione, i soci eleggono domicilio per i rapporti sociali nel luogo designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Ammissione dei soci

L’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di socio con l’iscrizione nel Libro Soci. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.

Art. 8 – Recesso

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo o si intendono tacitamente avvenute in caso di mancato rinnovo della quota associativa.

Art. 9 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per violazione dello Statuto o dei regolamenti, per danni morali o materiali arrecati all’Associazione o per morosità oltre trenta giorni dalla scadenza. La decisione spetta al Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all’Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Quote associative

Le quote associative non sono trasmissibili, salvo il caso di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 12 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione derivano da quote associative, attività istituzionali, manifestazioni sportive, contributi, donazioni, lasciti, rimborsi e dal patrimonio mobiliare e immobiliare.

Art. 13 – Irripetibilità delle quote

Le somme versate dai soci non sono rimborsabili in alcun caso.

TITOLO IV – BILANCIO

Art. 14 – Esercizio sociale

L’anno sociale ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo.

Art. 15 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico, patrimoniale e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 17 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto.

Art. 18 – Convocazione

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno o su richiesta dei soggetti previsti dallo Statuto.

Art. 19 – Competenze dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, elegge il Consiglio Direttivo e delibera sulle questioni di gestione sociale.

Art. 20 – Validità delle deliberazioni

L’Assemblea ordinaria è valida secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 21 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 22 – Maggioranze

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate secondo le maggioranze qualificate previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 23 – Modalità di voto

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Art. 24 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 25 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 26 – Sostituzioni

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 27 – Cariche sociali

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario.

Art. 28 – Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e delibera a maggioranza.

Art. 29 – Verbali

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 30 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di amministrazione e gestione dell’Associazione.

Art. 31 – Commissioni

Il Consiglio può nominare responsabili di commissioni di lavoro.

Art. 32 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Art. 33 – Collegio dei Probiviri

Le controversie sociali sono demandate a un Collegio dei Probiviri composto da tre membri.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a enti o associazioni sportive secondo la normativa vigente.

Art. 35 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.

IL PRESIDENTE

Federico Saccardin