ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SKATING CLUB ROVIGO
STATUTO
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TITOLO I°: COSTITUZIONE E SCOPI


Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita ai sensi dell’art. 18 Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 CC, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel libro I, cc e nel d.lgs 36/2021 e successive modificazioni l’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKATING CLUB ROVIGO”. L’associazione ha sede in Rovigo in Largo Atleti Azzurri d’Italia 1 all’interno del Pattinodromo delle Rose di via Muratori. Codice Fiscale 80008050298 e Partita Iva 00961310299. È facoltà del Consiglio direttivo trasferire la sede sociale in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie, anche in altri Comuni dello Stato. Le attività sociali possono svolgersi in luoghi diversi dalla sede sociale di volta in volta individuati come maggiormente idonei alle specifiche necessità. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 2 – OGGETTO E SCOPI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Skating Club Rovigo (Associazione d’ora in poi) è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha finalità di lucro. L’associazione svolge attività di pattinaggio a rotelle.
L’associazione si propone quale scopo principale:
a) esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo; nella fattispecie l’esercizio stabile di pattinaggio a rotelle;
b) contribuire alla sempre più ampia diffusione della pratica del pattinaggio a rotelle;
c) favorire l’estensione dell’attività di pattinaggio a rotelle tra associazioni, circoli e altre organizzazioni democratiche;
d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali e ricreative, sociali, atte a soddisfare le esigenze di informazione, formazione e ricreazione dei soci e tesserati;
e) organizzare esclusivamente a favore degli associati propri o di altre Associazioni facenti parte della F.I.S.R. e/o Ente di promozione sportiva servizi accessori all’attività di pattinaggio a rotelle;
f) contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica del pattinaggio a rotelle nonché di partecipare alle relative competizioni e/o manifestazioni sportive;
g) tenere contatti con altre società sportive, circoli, associazioni e altre organizzazioni per stabilire accordi concernenti comuni programmi di attività sociale;
h) promuovere iniziative di propaganda per incrementare la pratica del pattinaggio a rotelle;
i) stimolare autorità, enti, aziende e privati, onde ottenere il riconoscimento e la valorizzazione della sua attività;
j) reperire fondi per la realizzazione dell’oggetto sociale nonché realizzare e gestire impianti sportivi, le loro pertinenze ed accessori ed attività connesse;
k) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utile, necessaria e pertinente volte alla costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento degli impianti sportivi in gestione e/o uso e relative aree di pertinenza; assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
l) operare comunque ed in ogni modo al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell’associazione stessa così come indicati nel presente statuto.

m) Nei limiti previsti dall’articolo 9 d.lgs 36/2021 e successive modificazioni e dalle normative di attuazione, è facoltà dell’associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

TITOLO II°: SOCI E TESSERATI


Art. 3 – L’Associazione è rivolta a tutte le perone fisiche che, interessatealla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Coloro che potranno partecipare alle attività sociali si dividono in tesserati e soci. Il numero sia dei tesserati che dei soci è illimitato. Le attività destinate a tesserati e soci sono sorrette dai principi di democraticità ed eguaglianza.
Art. 3 bis – IL TESSERATO Il tesserato è colui che presenta all’Associazione domanda di partecipazione, quindi iscrizione, alla sola attività sportiva (nel caso di un minorenne la domanda viene effettuata da un genitore). Il tesserato non è automaticamente socio. Il tesserato rispetta statuto e regolamenti interni, anche di condotta dell’attività sportiva. Il mancato rispetto sarà sanzionato con delibera del consiglio direttivo. Art. 4 – I SOCI Il socio è colui che desidera partecipare attivamente alla vita dell’associazione. Per diventare socio è necessaria la maggiore età ed occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e formalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; dichiarare di attenersi al presente Statuto, all’eventuale Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 – In ossequio ai principi di democrazia ed eguaglianza, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di venire informati sull’attività dell’Associazione, mediante comunicati e/o notiziari esposti in bacheca nella sede sociale, in eventuali sedi secondarie, nella sede di specifiche attività associative e/o altri luoghi ritenuti maggiormente idonei alla diffusione dell’informazione specifica. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle Assemblee, ed hanno diritto ad un voto “a teste”. Tutti i soci maggiorenni possono essere liberamente eletti a far parte degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 6 – I tesserati e gli accompagnatori dei tesserati hanno diritto di frequentare i locali della sede sociale o, qualora questa coincidesse con il domicilio privato di un associato, la diversa sede individuata dal Consiglio direttivo. I tesserati hanno altresì il diritto di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione. Art. 6 bis – I soci hanno diritto di frequentare i locali della sede sociale o, qualora questa coincidesse con il domicilio privato di un associato, la diversa sede individuata dal Consiglio direttivo. I soci hanno altresì il diritto di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio, per i rapporti sociali, nel luogo designato dal Consiglio direttivo.
Art. 7 – L’accettazione da parte del Consiglio direttivo attribuisce al socio il diritto all’iscrizione nel libro soci, a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio direttivo non è tenuto a motivare la propria decisione.
Art. 8 – Le dimissioni da socio possono essere espresse mediante presentazione per iscritto al Consiglio direttivo dell’Associazione ovvero verificarsi tacitamente con il mancato rinnovo del pagamento annuale della quota sociale.
Art. 9 – I soci sono tenuti:
– al pagamento della quota sociale annua, il cui importo è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio direttivo;
– alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, deliberate dall’Assemblea dei Soci.
Art. 10 – I soci sono espulsi e radiati per i seguenti motivi:
1. qualora non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
3. quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociali oltre trenta giorni dalla scadenza.
La perdita di qualifica di socio sarà decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, che potrà deliberare la riammissione. I membri radiati per morosità potranno dopo apposita domanda essere riammessi pagando una nuova quota sociale. .
Art. 11) – Soci e tesserati hanno uguali diritti e uguali doveri. L’esercizio dei diritti e dei doveri sociali spetta ai soci in regola con il versamento della quota associativa. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. .

TITOLO III°: RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE


Art. 12 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative ordinarie dei tesserati;
• quote associative ordinarie dei soci;
• entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
• entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo ed attività connesse;
• ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
• dal fondo comune.
Art. 13 – Le somme versate dai Soci per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.

TITOLO IV°: IL BILANCIO
(RENDICONTO PATRIMONIALE ECONOMICO E FINANZIARIO)


Art. 14 – L’anno sociale inizia l’1 agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo.
Art. 15 – Il Consiglio direttivo deve redigere il Bilancio (o rendiconto) consuntivo annuale.
Il Bilancio (o rendiconto) consuntivo annuale, contenente la situazione patrimoniale economica e finanziaria, deve essere presentato ed approvato dall’Assemblea Generale dei Soci. Esso deve essere depositato nella sede dell’Associazione, in eventuali sedi secondarie, nella sede di specifiche attività associative e/o in altri luoghi ritenuti maggiormente idonei alla diffusione dell’informazione specifica, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. .
Art. 16 – Stante l’assenza di scopo di lucro, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 36/2021 È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili od avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio sociale.

TITOLO V°: GLI ORGANI SOCIALI


L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 17 – L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. L’Assemblea Generale dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci. I Soci hanno diritto di voto, qualunque sia il valore della quota. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate almeno 15 giorni solari prima della seduta con avviso pubblico affisso nei locali della sede sociale, e/o in eventuali sedi secondarie, e/o nella sede di specifiche attività associative, e/o in altri luoghi ritenuti maggiormente idonei alla diffusione dell’informazione specificata, o con avviso scritto (o telematico) ad ogni socio (ivi includibile mail personali, chat e gruppi whatsapp). L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. L’Assemblea può riunirsi nella sede sociale, nelle sedi secondarie eventualmente istituite, nella sede di specifiche attività associative, ovvero in altro luogo previamente indicato. L’assemblea ordinaria può anche essere convocata in modalità on line previa delibera del consiglio direttivo.
Art. 18 – L’Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno per approvatre il rendiconto e comunque:
• tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
• allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci, o 1/3 del componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 19 – L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dall’1 agosto al 30 novembre. Essa:
• approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
• elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
• determina il numero dei componenti ed elegge il Consiglio Direttivo:
• approva il bilancio o rendiconto economico, patrimoniale e finanziario consuntivo;
• delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
• approva l’eventuale Regolamento interno.
Art. 20 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, con diritto di voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. È ammesso il voto per delega. Ogni socio potrà avere al massimo una delega di voto.
Art. 21 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, la fusione, sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione.
Art. 22 – Per deliberare, l’Assemblea straordinaria, sulle modifiche da apportare allo statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione dal 50%+1 dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti, mentre in seconda convocazione non è previsto quorum costitutivo e delibera a maggioranza del 50%+1 dei soci presenti. È ammesso il voto per delega. Ogni socio potrà avere al massimo una delega di voto. L’assemblea straordinaria, relativamente alla delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o messa in liquidazione dell’Associazione e regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto e delibera in ogni caso con la maggioranza qualificata di 3/5 dei soci presenti. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 23 – Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo discrezionalità del presidente. Alla votazione partecipano tutti i Soci con diritto di voto. Solo per i casi sopradescritti è ammesso il voto per delega. La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo la prima. Art. 24 – L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente più anziano; il presidente o il vicepresidente in caso di assenza del primo, nomina il segretario. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un numero minimo di 7 e un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FISR, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, ove paraolimpici, riconosciuti dal CIP. Art. 26 – In caso venissero a mancare uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato – per morte, dimissioni o altro – il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione secondo l’ordine dei non eletti o in mancanza per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria che dovrà ratificare la nomina degli stessi o eventualmente sostituirli. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Sarà cura del Presidente convocare l’Assemblea Generale dei Soci per procedere a nuove elezioni.
Art. 27 – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, e attribuisce le eventuali deleghe degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, i due Vice Presidente ed il Segretario compongono la Presidenza.
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno per predisporre la bozza del rendiconto e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti in seno al Consiglio, il voto del Presidente è determinante. Qualora un Consigliere risulti assente dalla riunione di Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. .
Art. 29 – Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro dei verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 30 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
• eleggere nel suo seno il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario;
• fissare le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali;
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
• deliberare sull’ammissione dei Soci;
• stabilire l’importo delle quote annue associative e di tesseramento;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci;
• amministrare il patrimonio e gli incassi sociali;
• redigere e sottoporre ad approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci il bilancio o rendiconto consuntivo annuale dell’Associazione;
• compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio o rendiconto da sottoporre all’Assemblea;
• approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
• formulare l’eventuale Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
• favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
• stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
• nominare e revocare dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
• predisporre il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci;
• conferire e revocare mandati.
Art. 31 – Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto al voto.
Art. 32 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano ad uno dei due Vice Presidenti che sarà indicato dal Consiglio direttivo. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 33 – La soluzione di tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione e i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti gli organi dell’Associazione, sono demandate, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i Soci secondo le seguenti modalità:
– due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente;
– il terzo sarà nominato dal Comitato provinciale a cui l’Associazione è affiliata.
Le funzioni dei membri del Collegio dei Probiviri, all’uopo costituito, sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

TITOLO VI°: DISPOSIZIONI FINALI


Art. 34 – In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione dell’attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art 148 comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7 comma 1, lettera h) del d.lgs 36/2021 e successive modificazioni e dell’articolo 2 del presente statuto. i.
Art. 35 – Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale Regolamento interno valgono le norme di legge vigenti in materia.



IL PRESIDENTE
Federico Saccardin